PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il presente articolo si applica ai raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.
      2. I raduni di cui al comma 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si svolgono.
      3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della questura almeno un mese prima dello svolgimento del raduno e deve contenere:

          a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;

          b) l'indicazione del numero previsto dei partecipanti;

          c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

          d) le generalità e le firme dei rappresentanti dell'associazione, comitato o altra formazione che indìce e organizza il raduno.

      4. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, gli organizzatori del raduno costituiscono preventivamente un'idonea garanzia finanziaria, o depositano presso la tesoreria provinciale dello Stato una congrua cauzione, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni materiali arrecati dai partecipanti nel corso del raduno.

 

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      5. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, nonché di sicurezza e di incolumità pubbliche, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.
      6. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui al comma 1 e per garantire le migliori condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti, gli organizzatori devono prevedere:

          a) la costituzione di un servizio d'ordine;

          b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;

          c) il servizio antincendio;

          d) la fornitura di acqua potabile.

      7. Gli organizzatori assicurano altresì le condizioni igieniche necessarie e predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo.
      8. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, in ordine alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, i raduni di cui al comma 1 si svolgono secondo le seguenti modalità:

          a) se il raduno si svolge all'interno di locali chiusi o discoteche:

              1) l'intensità del volume della musica non può essere superiore a 90 decibel;

              2) la musica deve essere diffusa con pause di cinque minuti ogni novanta minuti;

          b) se il raduno si svolge in uno spazio aperto, nelle abitazioni limitrofe la rumorosità non deve superare 30 decibel;

          c) per tutta la durata del raduno la musica deve essere programmata in modo da mantenere un ritmo costante con oscillazioni intermedie non superiori a 140 battute al minuto;

 

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          d) l'uso delle luci stroboscopiche non può essere attivato per più di quindici minuti ogni trenta minuti. È vietato l'impiego di luci laser con potenza superiore a 140;

          e) se il raduno si svolge all'interno di locali chiusi, la temperatura può oscillare tra 18 e 22 gradi centigradi in inverno e tra 22 e 26 gradi centigradi in estate;

          f) l'uso dei fumogeni non deve comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive.

      9. Gli organizzatori del raduno hanno l'obbligo di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza l'eventuale presenza di soggetti in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione del sequestro provvisorio degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno».